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Sez. U, Sentenza n. 538 del 08/02/1977 (Rv. 384092 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - NOTIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.*
Stato
decisa il 1977-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384092-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - NOTIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.*

La prescrizione quinquennale dell'Azione disciplinare contro avvocati e procuratori, prevista dall'art 51 dell'ordinamento professionale (RDL 27 novembre 1933 n 1578), viene interrotta non dalla delibera del consiglio dell'ordine, che dispone l'apertura del procedimento disciplinare, ma dalla notificazione della delibera medesima all'interessato, quale atto idoneo a portare a sua conoscenza gli addebiti mossi ed a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa. (V 109/70, mass n 344830).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)