Sez. 5, Sentenza n. 11446 del 12/05/2010 (Rv. 613058 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Attribuzione della rendita definitiva - Omessa notifica al contribuente - Recupero delle somme dovute da parte del Comune - Avviso di liquidazione senza interessi ed irrogazione di sanzioni - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, qualora la dichiarazione del contribuente faccia riferimento alla rendita provvisoria legittimamente il Comune, una volta provvedutosi all'attribuzione della rendita definitiva, ed ancorchè la stessa non sia stata notificata, procede al recupero della maggior imposta eventualmente dovuta attraverso l'emissione di un avviso di liquidazione, anziché di accertamento in rettifica, provvedendo alla sola riscossione dell'imposta, senza interessi ed irrogazione di sanzioni, come previsto dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 non vertendosi in materia di omessa o infedele dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)