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Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 01/04/2009 Cc. (dep. 21/04/2009) Rv. 243173 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche - Applicazione provvisoria - Successivo rigetto della domanda - Obbligo del tribunale di sorveglianza di determinare la pena da espiare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243173-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In caso di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare la pena che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata e delle limitazioni patite dallo stesso durante il periodo in cui la misura รจ stata provvisoriamente applicata.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)