Sez. 3, Sentenza n. 3558 del 23/05/1988 (Rv. 458874 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 5 E 55 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 5 E 55 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), la valutazione quanto al pagamento del canone dell'importanza o gravità dello inadempimento, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori d'importo superiore a due mensilità del canone; l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato. (V 4490/82, mass n 422478; (Conf 3791/87, mass n 452713; (Conf 5956/87, mass n 454333; (Conf 7213/87, mass n 455327; (Conf 5776/85, mass n 442963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)