Sez. L, Sentenza n. 2224 del 02/03/1988 (Rv. 458042 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - STIPULAZIONI DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER DISSIMILARE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA FRAUDOLENTA - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - STIPULAZIONI DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER DISSIMILARE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA FRAUDOLENTA - DISTINZIONE.*
Nel caso in cui le parti stipulino un contratto di lavoro autonomo per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato al fine di eludere gli obblighi che in forza di norme imperative questo comporta per il datore di lavoro, si versa in ipotesi di contratto in frode della legge (art. 1344 cod. civ.), essendo la dichiarazione negoziale unica e voluta per quella particolare finalità antigiuridica, e non nella diversa ipotesi della simulazione relativa fraudolenta, la quale implica la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e quindi l'esistenza di due negozi giuridici (quello simulato e quello dissimulato) al fine di eludere l'applicazione di norme imperative. (V 3066/87, mass n 446632; (V 5841/85, mass n 443026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)