Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007 (Rv. 600574 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE | Azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio - Valore della causa - Determinazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE
In tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)