diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6617 del 05/04/2004 (Rv. 571820 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto di una spesa deliberata dall' assemblea - Determinazione - In base all'importo contestato - Esclusione - All'intera somma - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571820-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l''inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell'insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il <thema decidendum> non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)