Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010 (Rv. 611338 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Delibera dell'assemblea condominiale di riparto di spese - Impugnazione da parte di un condomino - Competenza per valore - Determinazione - Criteri - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)