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Sez. U, Ordinanza n. 25031 del 28/11/2005 (Rv. 585559 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Controversie relative - Devoluzione della giurisdizione alle commissioni tributarie - Art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - Inapplicabilità ai giudizi pendenti - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585559-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state erroneamente proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di giurisdizione all'epoca della proposizione della domanda. Il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, rende infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)