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Sez. 5, Sentenza n. 15584 del 27/07/2016 (Rv. 640637 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di suolo lottizzato - Tassazione della plusvalenza - Condizioni - Autorizzazione del piano di lottizzazione - Necessità - Convenzione urbanistica con i proprietari - Opere di urbanizzazione - Assenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640637-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema d'imposte sui redditi, riguardo all'assoggettamento ad imposizione ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra i redditi diversi, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non è ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica e non è stata eseguita alcuna opera di urbanizzazione primaria o secondaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)