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Sez. U, Sentenza n. 543 del 17/02/1969 (Rv. 338702 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - ANNULLAMENTO DI ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI - LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338702-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - ANNULLAMENTO DI ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI - LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI - NECESSITA.*

Ai fini della proponibilita dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria di azioni di risarcimento di danni derivati dall'illegittimita di Atti amministrativi, dichiarata nella propria competente Sede giurisdizionale amministrativa, con conseguenziale pronuncia di annullamento, non e sufficiente che il giudice amministrativo abbia annullato l'atto, ma e necessario, altresi, che questo abbia inciso su posizioni originarie di diritto soggettivo occorre, cioe, che la funzione dello annullamento sia stata quella di restituire ad una posizione soggettiva, degradata ad interesse ed affievolita dall'Azione dell'amministrazione, la sua qualificazione originaria di diritto soggettivo se, invece, non ostante l'annullamento, quello che era interesse legittimo tale sia rimasto il soggetto passivo dell'atto annullato non puo ottenere un incremento e un ampliamento di tutela giurisdizionale consistente nella concessione, successiva alla pronuncia giurisdizionale amministrativa, dell'Azione giudiziaria per il risarcimento del danno. (V. 3291-68, massima n. 336259 250-67, massima n. 326033 709-67, massima n. 326752 2422-66, massima n. 324686 1109-66, massima n. 322219).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)