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Sez. U, Sentenza n. 2122 del 15/07/1974 (Rv. 370433 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REVOCA ED ANNULLAMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI VERSO IL COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370433-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REVOCA ED ANNULLAMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI VERSO IL COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La revoca o l'annullamento d'ufficio di una licenza edilizia non giustifica alcuna pretesa risarcitoria verso il comune, sia perche nessun diritto al risarcimento e configurabile se non come conseguenziale all'annullamento di tali Atti da parte del giudice amministrativo, sia perche la facolta del privato di edificare si atteggia, di fronte alla pa, sempre come interesse legittimo, e rimane tale anche dopo che la licenza sia stata oggetto di annullamento d'ufficio o di revoca in senso proprio. (V 2694'72, mass n 360329; 313'72, mass n 356169; (V 543'69, mass n 338702).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)