Sez. 5, Sentenza n. 9365 del 13/05/1998 Ud. (dep. 13/08/1998) Rv. 211442 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) | Criteri di valutazione - (Fattispecie: intervento della polizia).
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI)
In materia di delitto tentato l'idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all'art. 56 cod. pen., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto; l'azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste(nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)