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Sez. L, Sentenza n. 3136 del 03/10/1975 (Rv. 377241 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ANNULLAMENTO DELLA SUA RISOLUZIONE - RICOSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DELL'IMPIEGATO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DELL'INPS AI CONTRIBUTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377241-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ANNULLAMENTO DELLA SUA RISOLUZIONE - RICOSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DELL'IMPIEGATO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DELL'INPS AI CONTRIBUTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Qualora un provvedimento risolutivo di rapporto di pubblico impiego venga annullato, a seguito di ricorso, dal giudice amministrativo, il diritto dell'ente datore di lavoro di ricostituire la posizione assicurativa obbligatoria del dipendente e quella afferente all'istituto degli assegni familiari, con decorso dalla illegittima risoluzione del rapporto, nonche il correlativo diritto dell'INPS di pretendere il versamento dei contributi, possono essere esercitati solo dal momento in cui il dipendente, in esecuzione del giudicato amministrativo, venga in concreto riassunto in servizio; soltanto da detta data, quindi, inizia a decorrere la prescrizione dei diritti medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 23, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 32, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)