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Sez. L, Sentenza n. 4538 del 28/10/1989 (Rv. 464014 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA DEL LAVORATORE AMMALATO ALLA VISITA DI CONTROLLO O ALLE VISITE COLLEGIALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA INDENNITÀ NELLA MISURA DELLA METÀ - SENTENZA N. 78 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - SECONDA VISITA DI CONTROLLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464014-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA DEL LAVORATORE AMMALATO ALLA VISITA DI CONTROLLO O ALLE VISITE COLLEGIALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA INDENNITÀ NELLA MISURA DELLA METÀ - SENTENZA N. 78 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - SECONDA VISITA DI CONTROLLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, la sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983 n. 638 per il lavoratore che, non ricorrendo alcun giustificato motivo, non venga trovato al proprio domicilio in Sede di visita di controllo o non si presenti a visita specialistica collegiale ambulatoriale - sanzione che può essere irrogata solo dopo la completa attuazione delle altre Disposizioni della medesima norma relative alle cosiddette fasce orarie di reperibilità ed in particolare alla fissazione delle modalità di tempo e di luogo, previste dallo stesso art. 5, per l'esecuzione delle visite domiciliari nei confronti del lavoratore ammalato nonché alla individuazione degli organi legittimati al controllo sanitario -, è applicabile - nella parte in cui commina la decadenza dal diritto all'indennità di malattia nella misura della metà di tale trattamento per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni - soltanto quando, disposta una seconda visita di controllo, il lavoratore si renda ancora una volta irreperibile. (V 6097/87, mass n 454432; (V 4857/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)