Sez. L, Sentenza n. 653 del 23/01/1991 (Rv. 470633 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità. | Decadenza per assenza alla visita domiciliare di controllo - Presupposto - Completamento della disciplina con il D.M. 15 luglio 1986 - Conseguenze - Assenza al controllo in periodo anteriore o successivamente - Distinzione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità.
Con riguardo a lavoratori assenti dal servizio perché ammalati la sanzione della perdita (o riduzione) dell'indennità di malattia prevista dall'art. 5 comma quattordicesimo del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983) può essere applicata solo se il lavoratore si sottragga al controllo effettuato secondo le modalità stabilite, ai sensi del precedente comma dello stesso articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità, non potendo considerarsi equipollente a tale decreto (emesso il 15 luglio 1986) il decreto del Ministro della Sanità del 25 febbraio 1984 concernente lo schema tipo delle convenzioni ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori. Conseguentemente, mentre nessuna sanzione può essere applicata al lavoratore che si sia sottratto al controllo sanitario prima del completamento della relativa regolamentazione di attuazione con il suddetto decreto ministeriale del 15 luglio 1986, in base alla medesima, per il periodo successivo, la visita di controllo ambulatoriale può essere imposta al lavoratore unicamente in caso di sua assenza alla visita a domicilio, fatta salva comunque la sanzione economica prevista dalla legge, che consegue già solo alla ingiustificata accertata assenza del lavoratore durante l'orario della dovuta reperibilità. Conf 5193/90 mass n467542 sulla prima parte Conf 4088/90 mass n 467107 sulla prima parte Conf 1943/90 mass n 465809 sulla prima parte V 4538/89 mass n 464014 sulla prima parte V 905/89 mass n 461900 sulla prima parte
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)