Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 18/03/1981 (Rv. 412242 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DEL RITIRO DEL FASCICOLO - ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA RESTITUZIONE - MANCANZA - PROVA DELL'AVVENUTA RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DEL RITIRO DEL FASCICOLO - ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA RESTITUZIONE - MANCANZA - PROVA DELL'AVVENUTA RESTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il mancato rideposito del fascicolo dell'appellante in precedenza ritirato integra una ipotesi di improcedibilita dell'appello ove, in presenza di una attestazione del cancelliere relativa al ritiro del fascicolo non risulti altra attestazione relativa al suo rideposito, salvo che la parte fornisca la dimostrazione rigorosa che il fascicolo in precedenza ritirato sia stato successivamente ridepositato. Infatti, soltanto nel caso di accertamento di tale circostanza, in Mancanza di altra e diversa attestazione del cancelliere, puo ritenersi il mancato reperimento del fascicolo negli Atti di causa non addebitabile ad un mancato deposito del medesimo e all'inadempimento di un Onere posto a carico della parte. (V 2053/79, mass n 398434).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)