Sez. 2, Sentenza n. 2490 del 22/04/1982 (Rv. 420359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONE - LIMITI.*
Il mancato rideposito del fascicolo dell'appellante in precedenza ritirato integra un'ipotesi di improcedibilità dell'appello, indipendentemente dalla possibilità di decisione nel merito dello stesso in base alle risultanze del fascicolo dell'appellato e di quello d'ufficio, ove, in presenza di un'attestazione del cancelliere relativa al ritiro del fascicolo, non risulti altra attestazione relativa al suo rideposito, salvo che la parte fornisca la dimostrazione rigorosa che il fascicolo in precedenza ritirato sia stato successivamente ridepositato; nel qual caso soltanto può ritenersi il mancato reperimento del fascicolo negli Atti di causa non addebitabile ad un mancato deposito del medesimo e, quindi, all'inadempimento di un Onere sanzionato con l'indicata improcedibilità. (V 578/82, mass n 418320; (V 3282/81, mass n 413860; (V 3019/81, mass n 413570; (V 1582/81, mass n 412242).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)