diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 09/02/1985 (Rv. 439199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Allorquando l'appellante abbia provveduto a depositare il proprio fascicolo nella cancelleria, all'atto della sua Costituzione e non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro, il giudice di appello il quale non rinvenga il fascicolo stesso nell'incartamento processuale, non può dichiarare la improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., ritenendo che detto fascicolo sia stato legittimamente ritirato, in occasione della rimessione della causa al collegio, e non più ridepositato, in quanto il ritiro del fascicolo, pur non richiedendo l'autorizzazione del giudice, deve avvenire sempre per il tramite del cancelliere al quale è devoluta la custodia degli Atti del processo. Pertanto, in tale situazione, e sempre che la controparte non fornisca la prova rigorosa dell'avvenuto ritiro del fascicolo, nonostante la Mancanza della prescritta annotazione, il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo stesso non sia stato mai ritirato e, ove sia possibile, pronunciare sul merito del gravame, mentre, in caso contrario, è tenuto a disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, e, qualora queste risultino infruttuose, deve concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 3282/81, mass n 413860; (V 1582/81, mass n 412242; (V 115/81, mass n 410509; (V 2053/79, mass nn 398434 e 398435; (V 2308/78, mass n 391705; (V 1446/78, mass n 390826; (V 2273/74, mass n 370645; (Conf 5952/81, mass n 416731; (Conf 1118/81, mass n 411681; (Conf 904/81, mass n 411421; (Conf 820/81, mass n 411300; (Conf 643/79, mass n 396796; (Conf 3284/76, mass n 382074; (Conf 3221/76, mass n 382809).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)