Sez. 3, Sentenza n. 13404 del 29/10/2001 (Rv. 549901 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'originaria impresa assicuratrice - Azione risarcitoria - Legittimazione dell' impresa designata - Citazione del commissario liquidatore - Necessità - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria del danneggiato spetta, nell'ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'originaria impresa assicuratrice, alla impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia, secondo la disciplina degli artt. 19 ss. Della legge n. 990 del 1969, mentre il Commissario liquidatore è litisconsorte necessario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)