Sez. 2, Sentenza n. 220 del 24/01/1969 (Rv. 338168 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - A CARICO DELL'ATTORE - DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIETA - MINORE RIGOROSITA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - RICORSO ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - A CARICO DELL'ATTORE - DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIETA - MINORE RIGOROSITA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - RICORSO ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA.*
Nell'esperire la 'negatoria servitutis' l'attore deve provare il suo diritto di proprieta, che costituisce un presupposto dell'Azione. Tuttavia non e necessaria una prova rigorosa come quella occorrente nel caso della rivendicazione, bastando che egli dimostri di possedere il fondo in base a un valido titolo di acquisto ovvero che il suo diritto risulti da presunzioni, tra cui anche soltanto quella desumibile dalla mancata contestazione della di lui proprieta da parte del convenuto. (V 1390-66, massima 333007 2315-67, massima 329539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)