Sez. L, Sentenza n. 3846 del 17/04/1987 (Rv. 452723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SENTENZA DI RIFORMA - RIPETIZIONE DELLE RETRIBUZIONI VERSATE AL LAVORATORE NON REINTEGRATO SULLA BASE DELLA PRIMA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO DI LAVORO AREONAUTICO NON SOGGETTO ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SENTENZA DI RIFORMA - RIPETIZIONE DELLE RETRIBUZIONI VERSATE AL LAVORATORE NON REINTEGRATO SULLA BASE DELLA PRIMA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO DI LAVORO AREONAUTICO NON SOGGETTO ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966.*
Il principio, secondo cui, in ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo dal pretore, non sono ripetibili le retribuzioni che il lavoratore, ove non reintegrato nel posto, ha diritto di conseguire fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello di riforma, non si applica ai licenziamenti che ricadano solo sotto la disciplina della legge n. 604 del 1966; pertanto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello di riforma, dichiarativa della legittimità del licenziamento e dell'inapplicabilità della disciplina cosiddetta di stabilità reale, contenuta nell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore non reintegrato è tenuto alla restituzione delle retribuzioni percepite sulla base della sentenza di primo grado. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva dichiarato, in riforma della sentenza pretorile, la legittimità del licenziamento intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro areonautico, non soggetto né alla disciplina ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 né alla disciplina della legge n. 604 del 1966, ed aveva disposto la restituzione al datore di lavoro delle somme da questo precedentemente versate al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado). (V 5141/83, mass n 430002; (V 4474/83, mass n 429360; (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)