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Sez. L, Sentenza n. 4474 del 04/07/1983 (Rv. 429360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.*

La sentenza di riforma di quella di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre non toglie efficacia all'esecuzione già conclusa o agli Atti esecutivi compiuti, impedisce che sulla base della sentenza riformata possa essere intrapresa o proseguita l'esecuzione stessa o, comunque, promossa alcuna Azione tendente all'affermazione di ulteriori diritti che si pongano in contrasto con le statuizioni proprie dell'intervenuta riforma e, pertanto, il lavoratore che non si sia avvalso della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, resa in primo grado, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni, in adempimento dell'Obbligo sancito dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e diretto a supplire l'incoercibilità della reintegrazione, non ha più titolo per domandare, in un autonomo giudizio di cognizione, tale adempimento, neanche con riferimento al periodo intercorrente fra la data della sentenza di annullamento del licenziamento e quella della relativa sentenza di riforma. (V 2104/83, mass n 426964; (V 139/83, mass n 424944; (V 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)