Sez. 6, Sentenza n. 10136 del 24/06/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211566 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE | Efficacia del giudicato penale in successivo processo penale - Mancanza di una specifica disciplina nel vigente codice di procedura penale - Disciplina dei rapporti tra processi penali con riferimento al giudicato - È contenuta nell'art. 238 "bis" cod. proc. pen. che regola l'acquisizione nel processo di sentenze irrevocabili pronunciate in altri procedimenti penali e le conseguenze in ordine alle prove.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE
Nel vigente ordinamento processuale non esiste - contrariamente alla previgente disciplina del codice di rito del 1930 - alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare. L'art. 238 "bis" c.p.p. si limita, infatti, a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, stesso codice, "ai fini della prova del fatto in esse accertato".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)