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Sez. L, Sentenza n. 2054 del 28/03/1980 (Rv. 405697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - ED ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESERCITATE O AD ALTRI REQUISITI - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - ED ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESERCITATE O AD ALTRI REQUISITI - INDEROGABILITA.*

L'art 37, comma primo, cost costituisce un imperativo inderogabile per ciascun datore di lavoro il quale, in ogni caso, e tenuto a realizzare la parita di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici. E, pertanto, illecita - in una situazione di parita di lavoro - la corresponsione alla lavoratrice di una retribuzione minore rispetto a quella del lavoratore, o l'attribuzione di una qualifica inferiore ove essa non dipenda dalle mansioni esercitate, o il conferimento alla lavoratrice di tale inferiore qualifica se il detto requisito prescinda in parte dalle mansioni esercitate, ma sia fondato anche su altri elementi (per esempio il titolo di studio, l'anzianita di servizio ecc). (V 1593/77, mass n 385302).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)