Sez. L, Sentenza n. 1593 del 26/04/1977 (Rv. 385302 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - DIVERSITA DI MANSIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - DIVERSITA DI MANSIONI.*
Il principio fissato dall'art 37 primo comma della Costituzione, in base al quale alla donna lavoratrice va riconosciuta la stessa retribuzione spettante all'uomo, presuppone la parita di prestazioni, e, pertanto, non osta a che, nell'ambito della medesima impresa, sia prevista ed applicata una disparita di trattamento economico fra lavoratori di sesso diverso, ove cio corrisponda ad un'obiettiva diversita di mansioni. (V 672/74, mass n 368494; (V 707/70, mass n 345936).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)