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Sez. L, Sentenza n. 6771 del 22/12/1981 (Rv. 417661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LIMITE DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - CLAUSOLE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI O COLLETTIVI PREVEDENTI UN LIMITE INFERIORE A QUELLO FISSATO PER GLI UOMINI - CONTRASTO CON L'ART. 37, PRIMO COMMA, COST. - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AD ESSERE MANTENUTA IN SERVIZIO FINO ALLA STESSA ETÀ FISSATA PER L'UOMO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LIMITE DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - CLAUSOLE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI O COLLETTIVI PREVEDENTI UN LIMITE INFERIORE A QUELLO FISSATO PER GLI UOMINI - CONTRASTO CON L'ART. 37, PRIMO COMMA, COST. - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AD ESSERE MANTENUTA IN SERVIZIO FINO ALLA STESSA ETÀ FISSATA PER L'UOMO - SUSSISTENZA.*

Anche prima dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro) erano illegittime - per contrasto con il primo comma dell'art. 37 della Costituzione, contenente un precetto direttamente imperativo che detta legge ha soltanto specificato - le clausole dei contratti di lavoro, individuali o collettivi, che prevedevano per la donna un limite di età per il collocamento a riposo inferiore a quello fissato per l'uomo, senza lasciare alla lavoratrice alcun potere di scelta in proposito, risultando, in forza di esse, diverso e di più ridotto contenuto, in relazione alla durata, il diritto della donna al mantenimento del posto di lavoro, con conseguente pregiudizio per la progressione della carriera e per i connessi benefici retributivi e di fine rapporto. In conseguenza vanno ritenuti la nullità, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., di una tale clausola (nella specie dell'art. 37 del C.C.n.L. 12 febbraio 1972 per i dipendenti da aziende municipalizzate centrali del latte) e, correlativamente, in virtù della sostituzione a detta clausola, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 dello stesso codice, della norma imperativa violata, il diritto della lavoratrice ad essere mantenuta in servizio fino alla stessa età fissata per l'uomo, (nella specie: fino al sessantesimo - invece che al cinquantacinquesimo - anno di età.). (V ord 204/81, mass n 412886; (V 2054/80, mass n 405697; (V 792/75, mass n 374165; (V 1412/70, mass n 347200; (V 123/69, Corte cost; (V 3675/68, mass n 336970).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Contr. Coll. 12/02/1972 num. 37, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)