Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007 (Rv. 597119 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Diritto al pagamento del conguaglio - Prescrizione - Decorrenza - Detta della pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del prezzo nel caso di cessione volontaria del fondo oggetto di procedura espropriativa, si è verificata una ipotesi di nullità parziale del relativo accordo, con contestuale sostituzione automatica dei criteri legali a quelli caducati, ex art. 1419, comma 2, c.c.. Ne consegue che il diritto al pagamento di eventuali conguagli, dovuti per effetto della suddetta pronuncia, è sorto nel momento di pubblicazione di quest'ultima sulla gazzetta ufficiale, e che tale momento segna il dies a quo di decorrenza della prescrizione del suddetto diritto
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)