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Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 14/11/2003 (Rv. 568162 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sistema dell'indennizzo salvo conguaglio - Accettazione dell'indennità salvo conguaglio successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 385 del 1980 - Successiva dichiarazione di incostituzionalità delle norme della legge n. 385 del 1980 ex sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 - Prescrizione del diritto al rimanente credito indennitario - Decorrenza - Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 223 del 1983.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568162-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di occupazione d'urgenza e di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo il quale la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto viziata di incostituzionalità configura un mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, in quanto è ovviabile mediante l'esercizio dell'azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma, non è applicabile nel caso in cui manchino i parametri normativi alla cui introduzione le parti abbiano espressamente fatto rinvio per l'esatta identificazione dei contenuti del diritto; pertanto, qualora il soggetto espropriato abbia accettato - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 ed anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 385 del 1980 - l'indennità provvisoria di espropriazione a titolo di acconto dell'indennità definitiva, con la previsione che quest'ultima avrebbe dovuto essere quantificata in applicazione della legge da emanare a seguito di quest'ultima sentenza, siffatto diritto era inesigibile sino a quando, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, sono state dichiarate illegittime le norme della legge n. 385 del 1980 (e di quelle successive, di proroga) e l'espropriato è stato posto in condizione di agire per ottenere il giusto prezzo ex art. 39, legge n. 2359 del 1865. (In applicazione di siffatto principio di diritto, la S.C. ha affermato che nella fattispecie la prescrizione del diritto all'indennità andava computata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale da ultimo richiamata, non già dalla data del decreto di esproprio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)