Sez. 1, Sentenza n. 4200 del 20/02/2009 (Rv. 606965 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Corrispettivo, salvo conguaglio, della cessione volontaria - Legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di incostituzionalità - Conguaglio dell'indennità di occupazione - Decorrenza della prescrizione - Dalla sentenza di incostituzionalità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Qualora nel corrispettivo della cessione volontaria di un fondo oggetto di procedura espropriativa, convenuto ai sensi della legge n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale (sent. n. 223 del 1983), sia compreso anche quanto dovuto per la privazione del materiale godimento dei beni in epoca anteriore al trasferimento al cessionario, il diritto del cedente al conguaglio dell'indennità di occupazione - al pari di quello all'indennità di espropriazione - decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. della sentenza di incostituzionalità, che ha reso esigibile il relativo credito.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)