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Sez. L, Sentenza n. 180 del 12/01/1998 (Rv. 511440 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Art. 38 cod. proc. civ. nuovo testo - Termine ultimo per la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito - Chiusura della prima udienza di trattazione - Art. 428 cod. proc. civ. - Termine ultimo per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale - Chiusura dell'udienza fissata con decreto ex art. 415 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1998-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511440-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. nel nuovo testo introdotto dall'art. 4 legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel rito ordinario, è l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, deve essere intesa la (prima) udienza di discussione fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ.. Pertanto, alla luce del nuovo assetto dato dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi dinanzi al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)