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Sez. 3, Sentenza n. 4344 del 26/03/2001 (Rv. 545171 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Consegna della cosa - Sostituzione del vettore o dello spedizioniere al venditore - Effetto liberatorio.
Stato
decisa il 2001-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545171-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel "genus" il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1530, Cod. Civ. art. 1378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)