Sez. 3, Sentenza n. 4344 del 26/03/2001 (Rv. 545171 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Consegna della cosa - Sostituzione del vettore o dello spedizioniere al venditore - Effetto liberatorio.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel "genus" il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1530, Cod. Civ. art. 1378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)