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Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/02/1987 (Rv. 450810 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - CONSEGNA DELLA COSA AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA "CF" - IRRILEVANZA - LIMITI DERIVANTI DALL'ESISTENZA DI UN PATTO CONDIZIONANTE LA SCELTA DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE OVVERO DALLE REGOLE IMPOSTE DALLA COMUNE DILIGENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450810-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - CONSEGNA DELLA COSA AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA "CF" - IRRILEVANZA - LIMITI DERIVANTI DALL'ESISTENZA DI UN PATTO CONDIZIONANTE LA SCELTA DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE OVVERO DALLE REGOLE IMPOSTE DALLA COMUNE DILIGENZA.*

Nella vendita internazionale di cose mobili ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ. e dell'art. 19 della legge uniforme portata dalla convenzione dell'Aja resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 816, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa, ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore o dallo spedizioniere che assumono così la veste di suoi ausiliari. Il venditore, pertanto, non risponde, salvo patto o uso contrario, dell'inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dallo art. 1228 cod. civ., e non ne risponde neppure in presenza della clausola CF che attiene solo all'assunzione del costo del nolo da parte del venditore, salvo che sia provato che di sua colpa per non avere scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto, ovvero secondo le modalità e le regole imposte dalla comune diligenza. (V 3064/84, mass n 435111; (V 353/83, mass n 429254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 19, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)