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Sez. L, Sentenza n. 460 del 26/01/1989 (Rv. 461572 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O DI DOMICILIO - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI APPELLO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461572-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O DI DOMICILIO - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI APPELLO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

La notifica della sentenza del tribunale, conclusiva del giudizio di appello in tema di controversia di lavoro, che, in ipotesi di Mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio da parte del procuratore costituito esercente il suo ufficio nella circoscrizione del detto tribunale, sia stata eseguita presso la cancelleria è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, giacché in detta ipotesi - non applicandosi né la disposizione dell'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ. (relativa al procedimento davanti al pretore) né la disposizione dell'art. 82 del R.d. n. 37 del 1934 (relativa al caso del procuratore esercente davanti ad un tribunale diverso da quello di assegnazione) - la notificazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. al procuratore costituito o nel luogo in cui egli doveva risiedere per ragioni del suo ufficio, a norma dell'art. 10 e 17 del R.d.l., 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. Legge 22 gennaio 1934 n. 36), o nel luogo della sua reale residenza o domicilio. (V 2087/85, mass n 439998; (V 871/85, mass n 439055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)