Sez. 1, Ordinanza n. 25704 del 19/09/2025 (Rv. 675941-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).
Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)