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Sez. 1, Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025 (Rv. 676560-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.
Stato
decisa il 2025-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676560-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 188, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 189, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)