Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002 (Rv. 556117 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Valutazione al momento della decisione - Riconoscibilità anche degli interessi - Fondamento - Assorbimento degli interessi nella liquidazione - Ammissibilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Non sussiste incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e riconoscimento degli interessi compensativi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito, e tali interessi possono ben essere assorbiti nella liquidazione del danno biologico che venga effettuata alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione, ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione ed esplicitazione da parte del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)