Sez. L, Sentenza n. 2226 del 28/03/1986 (Rv. 445384 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRIZIONE ALLA CASSA - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRIZIONE ALLA CASSA - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - INSUFFICIENZA.*
Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963 n. 160 (sulla istituzione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), che non è stato abrogato, né espressamente né implicitamente, dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), l'iscrizione all'albo professionale non comporta di per sè l'iscrizione alla cassa predetta, essendo a tal fine necessario l'ulteriore requisito dell'Esercizio (effettivo e non soltanto potenziale) della professione. (V 2279/63, mass n 263513).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 09/02/1963 num. 160 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)