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Sez. 3, Sentenza n. 2724 del 25/06/1977 (Rv. 386377 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DALLA DOMANDA CONTRO DI LUI PROPOSTA DALL'ATTORE - APPELLO DI QUEST'ULTIMO - APPELLO INCIDENTALE DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CHIAMATA IN GARANZIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386377-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DALLA DOMANDA CONTRO DI LUI PROPOSTA DALL'ATTORE - APPELLO DI QUEST'ULTIMO - APPELLO INCIDENTALE DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CHIAMATA IN GARANZIA - SUFFICIENZA.*

Il convenuto assolto dalla domanda formulata nei suoi confronti, nell'ipotesi di appello contro tale decisione da parte dell'attore, non ha l'Onere di proporre appello incidentale condizionato, nei confronti di colui che aveva chiamato in garanzia avanti al primo giudice, ma e sufficiente che rinnovi la domanda di rilievo in secondo grado, anche se l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del garante sia stata disposta dal consigliere istruttore ed eseguita dall'appellante. (V 2282/76, mass n 381077; (V 828/75, mass n 374199; (V 2058/74, mass n 370350; (V 285/74, mass n 367926).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)