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Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 16/06/1976 (Rv. 381077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE OD ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE IN PRIMO GRADO-APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (CONTRATTI AGRARI).*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE OD ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE IN PRIMO GRADO-APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (CONTRATTI AGRARI).*

La parte vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'Onere di proporre impugnazione incidentale, per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in prime cure e respinte o ritenute assorbite con la sentenza oggetto dell'impugnazione, essendo a tal fine sufficiente che tali domande ed eccezioni siano riproposte in una delle sue difese o conclusioni di secondo grado. (nella specie, chiesto dal proprietario il rilascio di un fondo dato in affitto ed eccepito dal conduttore il diritto alla proroga a tempo indeterminato, quale coltivatore diretto e, subordinatamente, la proroga fino alla scadenza quindicennale del rapporto, a norma dell'art 17 della legge n 11 del 1971; i giudici di primo grado rigettavano la domanda in accoglimento della seconda eccezione proposta. I giudici di appello, nel confermare tale decisione, hanno ritenuto che, in Mancanza di appello incidentale non potevano esaminare la fondatezza dell'eccezione implicitamente disattesa dai primi giudici. La suprema Corte ha cassato tale decisione enunciando il principio di cui in massima). (V 828/75, mass n 374199; (V 2058/74, mass n 370350; (V 285/74, mass n 367926).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)