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Sez. 1, Sentenza n. 12401 del 19/09/2000 (Rv. 540269 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Principio secondo il quale le spese seguono la soccombenza - Applicabilità' al procedimento fallimentare - Possibilità per il giudice, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, di porre a carico del debitore le spese derivate dalla dichiarazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540269-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, in virtù dell'applicabilità anche in materia di procedimento fallimentare del principio secondo il quale le spese seguono la soccombenza, il debitore illegittimamente dichiarato fallito può essere ritenuto responsabile degli oneri che dalla predetta dichiarazione siano derivati solo se ed in quanto sia incorso in comportamenti colposi o comunque tali da indurre nel giudice l'errato convincimento della esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento. (Nella specie, alla stregua del principio richiamato in massima, la C.S. ha cassato la decisione del tribunale che, dopo aver revocato una dichiarazione di fallimento per aver riscontrato la sussistenza in capo al fallito della qualità di piccolo imprenditore, aveva condannato il debitore alle spese relative al compenso del curatore rinvenendone la responsabilità nella inadempienza ad obbligazioni non esigue dallo stesso contratte, tali, secondo il giudice di primo grado, da provocare l'errore sulla sussistenza della predetta qualità di piccolo imprenditore.)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)