Sez. 1, Sentenza n. 13147 del 10/09/2002 (Rv. 557334 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Principio della soccombenza - Applicazione alla procedura fallimentare - Legittimità - Condanna del debitore alla spese - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE
L'applicabilità anche in materia fallimentare del principio secondo il quale le spese di un procedimento giurisdizionale seguono la soccombenza postula che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il debitore illegittimamente assoggettato alla relativa procedura possa essere ritenuto responsabile degli oneri della procedura stessa solo se ed in quanto sia incorso in comportamenti colposi, o comunque tali da indurre, nel giudice, l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)