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Sez. 1, Sentenza n. 18106 del 12/09/2005 (Rv. 583071 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Compenso al curatore - Principio della soccombenza - Applicazione alla procedura fallimentare - Legittimità - Presupposti - Condotta colposa del fallito - Necessità - Revoca del fallimento a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 147 legge fall. (sentenza n. 319 del 2000) - Onere delle spese a carico del fallito - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583071-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE

Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge fall, laddove poneva le spese della procedura ed il compenso al curatore a carico di chi l'ha subita senza che ne ricorressero i presupposti (Corte cost., n. 46 del 1975), detti oneri possono gravare sul fallito soltanto se egli sia incorso in comportamenti colposi, o comunque tali da indurre, nel giudice, l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che essi non possono essere posti a carico del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, qualora il fallimento sia stato revocato a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevedeva, per l'assoggettamento alla procedura concorsuale, l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (Corte cost., n. 319 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)