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Sez. L, Sentenza n. 9305 del 15/05/2004 (Rv. 572904 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Domanda diretta del lavoratore nei confronti dell'Inps - Condizioni di ammissibilità - Impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2004-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572904-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA

Ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338, perché il lavoratore, sia esso lavoratore dipendente o coadiuvante nell'impresa agricola, sia legittimato a proporre la domanda nei confronti dell'INPS per costituirsi la rendita sostitutiva prevista per il caso di mancata ottemperanza all'obbligo contributivo deve dimostrare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, negando il diritto del ricorrente ad ottenere la costituzione della rendita da parte dell'INPS, non avendo egli documentato neppure di aver richiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro, ed essendosi limitato ad addurre la difficoltà di ottenere la costituzione della rendita, facendo parte il datore di lavoro del suo stesso nucleo familiare).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)