Sez. L, Sentenza n. 642 del 14/01/2005 (Rv. 578872 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Domanda diretta del lavoratore nei confronti dell'INPS - Presupposti - Impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
A norma dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei confronti dell'INPS è l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro, e ciò è coerente con il sistema delineato dall'art. 2116, primo comma, cod. civ., nel senso che detto meccanismo surrogatorio può essere attivato solo ove non operi l'automatismo delle prestazioni ed interessa quindi - come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995 in tema di estensione dell'istituto anche ai familiari collaboratori di imprese artigiane - quei lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi, per essere sottoposti alla determinazione di altri soggetti nell'ambito di rapporti di lavoro in cui, appunto, un soggetto è tenuto a determinati comportamenti per la tutela assicurativa dell'altro.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)