Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 28/09/1973 (Rv. 365822 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - ROVINA O DIFETTI DI PARTI COMUNI DI EDIFICIO CONDOMINIALE - DENUNCIA DEL DIFETTO - AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEI CONDOMINI E DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - ROVINA O DIFETTI DI PARTI COMUNI DI EDIFICIO CONDOMINIALE - DENUNCIA DEL DIFETTO - AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEI CONDOMINI E DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.*
Ove la rovina o il pericolo di rovina, conseguente a gravi difetti di costruzione, riguardi anche le parti comuni di un edificio condominiale, oltre che i singoli appartamenti, alla denuncia ed all'Azione di cui all'articolo 1669 cod civ e abilitato, oltre ai condomini, l'amministratore del condominio. (Conf 1178/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)