Sez. L, Sentenza n. 5391 del 18/08/1983 (Rv. 430306 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Il principio della non decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro non opera relativamente a quei rapporti che siano caratterizzati dalla stabilità, ossia da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che, se per la generalità dei casi coincide con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, può anche verificarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o specifiche pattuizioni collettive che diano al lavoratore una tutela di pari intensità. (V 2269/83, mass n 427119; (V 1555/79, mass n 397898; (V 3796/78, mass n 393348; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)