Sez. 2, Sentenza n. 202 del 11/01/1979 (Rv. 396272 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - POTERI DEL SINGOLO CONDOMINO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - POTERI DEL SINGOLO CONDOMINO.*
Nel condominio di edificio, che e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei partecipanti, il singolo condomino mantiene il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio medesimo, e, quindi, ha pure il potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'organo rappresentativo unitario (amministratore), nonche di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di detto organo. (V 1179/66, mass n 322361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)