Sez. 5, Sentenza n. 2411 del 03/02/2006 (Rv. 587297 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Procedimento induttivo - Coefficienti presuntivi adottati ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Applicazione - Esaustività ed automatismo - Esclusione - Flessibilità - Elementi propri del contribuente - Utilizzabilità - Fondamento - Principio della capacità contributiva.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi o "di altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente", disciplinata dagli artt. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), consente all'Ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione, quindi, di ogni automatismo dei coefficienti. Il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova infatti origine e fondamento nell'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)