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Sez. 5, Sentenza n. 19163 del 15/12/2003 (Rv. 568913 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo induttivo - Coefficienti presuntivi adottati ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. n. 69 del 1989 - Flessibilità - Fondamento - Capacità contributiva - Prova contraria - Ammissibilità - Onere del contribuente - Presunzioni - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568913-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dagli artt. 11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989), il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell'art. 53 Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ne consegue che, anche in ipotesi di legittima utilizzazione dei coefficienti presuntivi da parte dell'amministrazione, è sempre ammessa a carico del contribuente la prova della inapplicabilità dei parametri al caso concreto; tale prova può essere costituita, in assenza di indicazioni normative specifiche contrarie, anche da presunzioni che il giudice nel suo prudente apprezzamento può configurare e valutare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)